
Medicina estetica da parte dell'Odontoiatra
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Riprendiamo un articolo pubblicato sul sito ufficiale www.ordinemedici.al.it, in riferimento ad una problematica che, da tempo, investe la professione medica e quella odontoiatrica e che riguarda la competenza o meno dell’odontoiatra alla esecuzione di trattamenti di medicina estetica, crediamo di fare cosa utile trasmettendo il recente parere del Consiglio Superiore di Sanità sulla questione.
Nel documento (predisposto su richiesta del Ministero della Salute e sollecitato anche da numerosi Ordini provinciali) rilasciato a seguito dell’esame della normativa vigente, del percorso di studi previsto dal Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria nonché a seguito di incontri tenuti con i rappresentanti di Società Scientifiche e Comitati delle categorie medica e odontoiatrica, il Consiglio Superiore di Sanità esprime parere favorevole alla esecuzione, da parte dell’odontoiatra, di terapie con finalità estetica, nei limiti e con le modalità indicate nel parere stesso.
IL PRESIDENTE
Amedeo Bianco
Dal testo di legge 409/1985, si evince il campo di competenza dell'Odontoiatra:
"...[...], DEI DENTI DELLA BOCCA, DELLE MASCELLE E DEI RELATIVI TESSUTI..." Art.2- Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi e alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione e alla riabilitazione odontoiatrica. Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all'esercizio della professione". I trattamenti estetici consigliati, vengono inseriti nella complessiva analisi clinica del paziente odontoiatrico, contemplati in un protocollo di cura ampio e combinato, in modo da rendere la cura estetica "correlata" all'interno del programma terapeutico odontoiatrico.
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